La SCIA- Segnalazione Certificata di Inizio Attività – è la dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale). Il tutto senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte dei singoli enti preposti. La SCIA produce effetti immediati ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90.
Si compone di un’autocertificazione corredata da allegati, necessaria a documentare il possesso di:
requisiti soggettivi (morali e professionali se richiesti per lo svolgimento di determinate attività);
requisiti oggettivi: previsti dalla legge a seconda del tipo di attività economica da avviare, attinenti per esempio la conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale dei locali o delle attrezzature aziendali.
La SCIA deve essere presentata prima dell’inizio (o della modifica, sospensione, ripresa, cessazione) dell’attività. Alla data di presentazione è necessario che il richiedente sia in possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi necessari per avviare l’attività.
Sono soggette alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività le seguenti attività economiche:
commerciali, quali per esempio attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti), bed and breakfast, commercio al dettaglio, commercio on line
produttive e artigianali
turistiche
agricole
Sono escluse dalla presentazione della SCIA:
i laboratori artigianali fino a 3 addetti adibiti a prestazioni lavorative e che non producano, con impianti o macchine, emissioni in atmosfera (ad esempio il calzolaio, il sarto,…)
le realtà soggette a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali
le attività per le quali non sussiste una puntuale e precisa previsione normativa o regolamentare (come ad esempio le attività economiche a prevalente carattere finanziario).
A titolo esemplificativo, possono sono esclusi dalla presentazione della SCIA il calzolaio, il sarto, l’elettricista e il riparatore TV.