Documento contabile che permette di determinare periodicamente il capitale ed il risultato di gestione di un’impresa e dal quale è possibile ricavare informazioni circa la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della stessa.
Il codice civile, recependo la normativa della IV Direttiva Cee, ha dettato una disciplina del bilancio d’esercizio delle società di capitali alquanto vincolante mentre per le imprese individuali e le società di persone non sussiste l’obbligo di attenersi allo schema di bilancio.
In base al disposto civilistico il bilancio di esercizio si compone:
— dello stato patrimoniale, che dimostra la situazione patrimoniale dell’impresa alla fine dell’esercizio;
— del conto economico, che dimostra il risultato economico conseguito dall’impresa nell’esercizio;
— dalla nota integrativa che illustra le poste dello stato patrimoniale e del conto economico esplicitando i criteri applicati nella valutazione
Il bilancio d’esercizio viene disciplinato dagli articoli 2423-2435 bis del codice civile. Il bilancio d’esercizio deve essere redatto secondo il principio di verità, deve accertare in maniera chiara, corretta e veritiera la situazione patrimoniale, economica e finanziaria. Riporta infatti anche il risultato d’esercizio.
Anche se l’esercizio amministrativo spesso coincide con l’anno solare, per le società di capitali, il bilancio d’esercizio può anche avere un riferimento temporale diverso dall’anno solare.
Il bilancio d’esercizio, spesso, viene percepito dal contribuente come una sommatoria di valori finali. Invece è opportuno considerarlo come uno strumento di analisi della propria attività e di pianificazione.
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